(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo n. 7
                          del 19 marzo 1988)
                        IL CONSIGLIO REGIONALE
                             HA APPROVATO
                      IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
               Esercizio delle funzioni amministrative
      in materia di usi civici e di gestione delle terre civiche
 
   Le  funzioni  amministrative trasferite con decreto del Presidente
della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 11,  e  decreto  del  Presidente
della  Repubblica  24 luglio 1977, n. 616, relative alla liquidazione
degli usi civici, allo scioglimento delle promiscuita', alla verifica
delle  occupazioni  e  alla  destinazione  delle terre provenienti da
affrancazioni, e le altre contemplate dalla legge 16 giugno 1927,  n.
1766,  dal  regolamento approvato con regio decreto 26 febbraio 1928,
n. 332,  dalla  legge  10  luglio  1930,  n.  1078,  dal  regolamento
approvato con regio decreto 15 novembre 1925, n. 2180, dalla legge 16
marzo  1931,  n.  377,  sono  esercitate  dalla  Regione  secondo  le
disposizioni della presente legge. Per quanto in questa non previsto,
si richiamano le disposizioni della vigente legislazione  statale  in
materia.
   Le  funzioni  amministrative  di  cui  al  precedente  comma  sono
esercitate dalla giunta regionale, ad eccezione  delle  seguenti  che
sono  riservate  al  consiglio  regionale:  l'intesa all'approvazione
delle legittimazioni di cui all'art. 66, penultimo comma, del decreto
del    Presidente    della    Repubblica    616/77;    l'alienazione,
l'affrancazione ed il mutamento di destinazione delle  terre  di  uso
civico;  la omologazione delle conciliazioni di cui all'art. 29 della
legge 1766/27; la liquidazione degli usi civici su terre private;  la
ripartizione  in  quota  delle  terre civiche di categoria B), di cui
agli artt. 13 e seguenti della legge n. 1766/27.
   Sono  considerate  terre  civiche  ai fini della presente legge le
terre, con le costruzioni  di  pertinenza,  assegnate  in  proprieta'
collettiva  alla generalita' dei cittadini abitanti nel territorio di
un Comune, di una frazione, in liquidazione dei diritti di uso civico
e  di  qualsiasi  altro  diritto  di  promiscuo  godimento;  le terre
possedute  da  Comuni,  Frazioni,   Universita'   agrarie,   comunque
denominate,  soggette  all'esercizio  degli usi civici nonche' quelle
derivanti da: scioglimento delle promiscuita' di cui all'art. 8 della
legge  1766/27;  permuta con altre terre civiche; conciliazioni nelle
materie regolate dalla stessa  legge;  scioglimento  di  associazioni
agrarie; acquisto di terre ai sensi dell'art. 22 della stessa legge e
dell'art. 9 della legge  3  dicembre  1971,  n.  1102;  operazioni  e
provvedimenti  di  liquidazione  o estinzione di usi civici, comunque
avvenuti.
   La  Regione  persegue  l'obiettivo  di  fare  delle  terre civiche
strumento produttivo  primario  per  lo  sviluppo  delle  popolazioni
abruzzesi  delle  zone interne, per l'incremento della forestazione e
della zootecnica di montagna e di  alta  collina,  nonche'  mezzo  di
salvaguardia e di valorizzazione ambientale delle zone interne.
  La   Regione   salvaguardia,   comunque,   i  diritti  originari  e
imprescrittibili delle popolazioni abruzzesi sulle terre civiche.