(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo n. 8 del 30 marzo 1988) IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Dopo l'ultimo comma dell'art. 10 della legge regionale 6 novembre 1981, n. 49 e successive modifiche ed integrazioni, sono aggiunti i seguenti: "La somma dei contributi annui di cui ai commi precedenti non puo', comunque, superare per ciascuna cooperativa L. 350.000.000 partendo, quale base iniziale per il calcolo, dal 1981. Gli interessi sui contributi sono utilizzati per le spese di gestione".