(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo n. 8
                          del 30 marzo 1988)
                        IL CONSIGLIO REGIONALE
                             HA APPROVATO
                      IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   Dopo  l'ultimo comma dell'art. 10 della legge regionale 6 novembre
1981, n. 49 e successive modifiche ed integrazioni, sono  aggiunti  i
seguenti:
   "La  somma  dei  contributi  annui  di cui ai commi precedenti non
puo', comunque, superare  per  ciascuna  cooperativa  L.  350.000.000
partendo, quale base iniziale per il calcolo, dal 1981.
   Gli  interessi  sui  contributi  sono  utilizzati  per le spese di
gestione".