(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo n. 8 del 30 marzo 1988) IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL VISTO DEL COMMISSARIO DEL GOVERNO SI INTENDE APPOSTO PER DECORSO DEL TERMINE DI LEGGE IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Il quarto comma dell'art. 1 della legge regionale del 27 marzo 1985, n. 16 e' cosi' modificato: "L'inquadramento decorre dal mese successivo a quello dell'approvazione della graduatoria degli idonei".