(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo n. 8
                          del 30 marzo 1988)
                        IL CONSIGLIO REGIONALE
                             HA APPROVATO
                 IL VISTO DEL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                    SI INTENDE APPOSTO PER DECORSO
                         DEL TERMINE DI LEGGE
                 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   Il  quarto  comma  dell'art.  1 della legge regionale del 27 marzo
1985, n. 16 e' cosi' modificato:
   "L'inquadramento    decorre   dal   mese   successivo   a   quello
dell'approvazione della graduatoria degli idonei".