(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo n. 9
                         dell'11 aprile 1988)
                        IL CONSIGLIO REGIONALE
                             HA APPROVATO
                      IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   La  presente  legge  regionale disciplina i rapporti intercorrenti
tra insediamenti residenziali e servizi religiosi ad essi pertinenti,
nel  quadro delle attribuzioni spettanti rispettivamente ai comuni ed
agli enti istituzionalmente competenti  in  materia  di  culto  della
chiesa  cattolica e delle altre confessioni religiose, i cui rapporti
con lo Stato siano disciplinati ai sensi dell'art.  8,  terzo  comma,
della Costituzione e che abbiano una presenza organizzata nell'ambito
dei comuni  interessati  dalle  previsioni  urbanistiche  di  cui  ai
successivi articoli.