(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna
                       n. 52 del 2 giugno 1988)
 
                        IL CONSIGLIO REGIONALE
                             HA APPROVATO
                      IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
            Personale addetto agli interventi informativi
 
   1.   I   centri   di   formazione   professionale   della  regione
Emilia-Romagna, la cui gestione amministrativa e' delegata ai  comuni
sede  di centro ai sensi dell'art. 20 della legge regionale 24 luglio
1979,  n.  19,  per  lo  svolgimento  delle  attivita'  formative  si
avvalgono:
    a)   del   personale   appartenente  al  ruolo  unico  regionale,
funzionalmente assegnato e trasferito all'ente delegato;
    b)  di  prestatori  d'opera con rapporto disciplinato da apposito
contratto da stipularsi dall'ente delegato  a  norma  degli  articoli
2230 e seguenti del Codice civile;
    c)  di  personale  didattico posto in mobilita' dagli enti di cui
all'art. 5 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, tramite  convenzione
da  stipularsi  tra gli enti stessi e l'ente gestore. In questo caso,
il costo della convenzione non  dovra'  comunque  superare  la  spesa
corrispondente  alla  retribuzione  spettante all'unita' di personale
posto in mobilita' in base  al  rapporto  di  lavoro  costituito  col
proprio ente;
    d)  di personale messo a disposizione dell'ente delegato, tramite
convenzione, da enti, istituti, imprese e associazioni industriali  e
artigiane.
   2. L'ente delegato puo' altrsi' conferire incarichi di prestazioni
d'opera intellettuale in relazione alla esigenza di effettuare studi,
ricerche, elaborazioni in materia di progettazione formativa.