(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 52 del 2 giugno 1988) IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Personale addetto agli interventi informativi 1. I centri di formazione professionale della regione Emilia-Romagna, la cui gestione amministrativa e' delegata ai comuni sede di centro ai sensi dell'art. 20 della legge regionale 24 luglio 1979, n. 19, per lo svolgimento delle attivita' formative si avvalgono: a) del personale appartenente al ruolo unico regionale, funzionalmente assegnato e trasferito all'ente delegato; b) di prestatori d'opera con rapporto disciplinato da apposito contratto da stipularsi dall'ente delegato a norma degli articoli 2230 e seguenti del Codice civile; c) di personale didattico posto in mobilita' dagli enti di cui all'art. 5 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, tramite convenzione da stipularsi tra gli enti stessi e l'ente gestore. In questo caso, il costo della convenzione non dovra' comunque superare la spesa corrispondente alla retribuzione spettante all'unita' di personale posto in mobilita' in base al rapporto di lavoro costituito col proprio ente; d) di personale messo a disposizione dell'ente delegato, tramite convenzione, da enti, istituti, imprese e associazioni industriali e artigiane. 2. L'ente delegato puo' altrsi' conferire incarichi di prestazioni d'opera intellettuale in relazione alla esigenza di effettuare studi, ricerche, elaborazioni in materia di progettazione formativa.