la seguente legge: Art. 1. 1. Il comma secondo dell'art. 5 della legge regionale 12 dicembre 1985, n. 27, e' sostituito dai seguenti: "2. Nella domanda di ammissione, redatta in carta legale, trasmessa alla Regione secondo le modalita' e nei termini stabiliti dal bando, il candidato deve indicare il cognome, il nome, la data, il luogo di nascita, la residenza e dichiarare sotto la propria personale responsabilita': a) di possedere la cittadinanza italiana; b) di essere iscritto nelle liste elettorali di un comune, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime; c) di non aver riportato condanne penali, ovvero le condanne riportate e gli eventuali carichi penali pendenti; d) i titoli di studio posseduti; e) i titoli che danno diritto ad elevazione del limite massimo di eta' per l'ammissione al concorso; f) di possedere ogni altro requisito, generale e specifico, previsto dal bando di concorso facendone esplicita ed analitica menzione. 2- bis. I candidati che abbiano presentato domanda in conformita' a quanto prescritto dal presente articolo sono ammessi con riserva. 2- ter. La mancanza dei requisiti richiesti dal bando, accertata secondo le procedure fissate dal successivo art. 6, comporta l'esclusione del candidato dalle graduatorie di merito e di idoneita'".