la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1.  Il comma secondo dell'art. 5 della legge regionale 12 dicembre
1985, n. 27, e' sostituito dai seguenti:
   "2.   Nella  domanda  di  ammissione,  redatta  in  carta  legale,
trasmessa alla Regione secondo le modalita' e nei  termini  stabiliti
dal  bando,  il candidato deve indicare il cognome, il nome, la data,
il luogo di nascita, la  residenza  e  dichiarare  sotto  la  propria
personale responsabilita':
    a) di possedere la cittadinanza italiana;
    b) di essere iscritto nelle liste elettorali di un comune, ovvero
i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione  dalle  liste
medesime;
    c)  di  non  aver  riportato  condanne penali, ovvero le condanne
riportate e gli eventuali carichi penali pendenti;
    d) i titoli di studio posseduti;
    e) i titoli che danno diritto ad elevazione del limite massimo di
eta' per l'ammissione al concorso;
    f)  di  possedere  ogni  altro  requisito,  generale e specifico,
previsto dal bando  di  concorso  facendone  esplicita  ed  analitica
menzione.
   2-  bis. I candidati che abbiano presentato domanda in conformita'
a quanto prescritto dal presente articolo sono ammessi con riserva.
   2-  ter.  La mancanza dei requisiti richiesti dal bando, accertata
secondo  le  procedure  fissate  dal  successivo  art.  6,   comporta
l'esclusione   del   candidato  dalle  graduatorie  di  merito  e  di
idoneita'".