la seguente legge: Art. 1. 1. La regione Emilia-Romagna e' autorizzata a dare esecuzione mediante specifiche convenzioni al protocollo di intesa fra la Regione e i Ministeri dei trasporti, dei lavori pubblici e della marina mercantile, l'ente ferrovie dello Stato, l'azienda nazionale autonoma delle strade, la provincia di Ravenna e il comune di Ravenna, avente lo scopo di affrontare in modo integrato i problemi di collegamento del porto di Ravenna con le aree interessate ai relativi traffici. Detto protocollo, che per i fini di conoscenza e' allegato alla presente legge, e' stato approvato dal consiglio regionale con atto n. 1289 in data 7 aprile 1987. 2. Per l'attuazione delle convenzioni di cui al precedente comma, che saranno approvate dalla giunta regionale sentita la competente commissione consiliare, la regione Emilia-Romagna e' autorizzata a spendere, nel quadro delle iniziative regolate in via generale dagli articoli 1 e 2 della legge regionale 24 febbraio 1987, n. 6, l'importo di L. 1.800.000.000 per la elaborazione del programma di studio e di interventi nei settori ferroviario, stradale e in quello della navigazione interna, comprendente la progettazione delle opere previste.