la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1.  La  regione  Emilia-Romagna  e'  autorizzata a dare esecuzione
mediante specifiche  convenzioni  al  protocollo  di  intesa  fra  la
Regione  e  i  Ministeri  dei  trasporti, dei lavori pubblici e della
marina mercantile, l'ente ferrovie dello Stato,  l'azienda  nazionale
autonoma  delle  strade,  la  provincia  di  Ravenna  e  il comune di
Ravenna, avente lo scopo di affrontare in modo integrato  i  problemi
di  collegamento  del  porto  di  Ravenna  con le aree interessate ai
relativi traffici. Detto protocollo, che per i fini di conoscenza  e'
allegato  alla  presente  legge,  e'  stato  approvato  dal consiglio
regionale con atto n. 1289 in data 7 aprile 1987.
   2.  Per l'attuazione delle convenzioni di cui al precedente comma,
che saranno approvate dalla giunta regionale  sentita  la  competente
commissione  consiliare,  la  regione Emilia-Romagna e' autorizzata a
spendere, nel quadro delle iniziative regolate in via generale  dagli
articoli  1  e  2  della  legge  regionale  24  febbraio  1987, n. 6,
l'importo di L. 1.800.000.000 per la elaborazione  del  programma  di
studio  e di interventi nei settori ferroviario, stradale e in quello
della navigazione interna, comprendente la progettazione delle  opere
previste.