la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                           F i n a l i t a'
 
   1.  In attuazione dei principi della legge quadro sull'artigianato
8 agosto 1985, n. 443, ed allo  scopo  di  sviluppare  e  qualificare
l'artigianato, la presente legge disciplina l'esercizio di competenze
regionali in materia di artigianato e l'esercizio delle deleghe  agli
enti locali delle relative funzioni.
   2.   Disciplina   altresi'   il   funzionamento  degli  organi  di
rappresentanza e tutela dell'artigianato, la tenuta  dell'albo  delle
imprese artigiane e le sanzioni amministrative.