la seguente legge: Art. 1. F i n a l i t a' 1. In attuazione dei principi della legge quadro sull'artigianato 8 agosto 1985, n. 443, ed allo scopo di sviluppare e qualificare l'artigianato, la presente legge disciplina l'esercizio di competenze regionali in materia di artigianato e l'esercizio delle deleghe agli enti locali delle relative funzioni. 2. Disciplina altresi' il funzionamento degli organi di rappresentanza e tutela dell'artigianato, la tenuta dell'albo delle imprese artigiane e le sanzioni amministrative.