(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Marche n. 65 dell'8 giugno 1988) IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. Al consorzio regionale tra gli istituti autonomi case popolari e' concesso un contributo straordinario a titolo di concorso nelle spese di gestione pari a L. 30.000.000 per l'anno 1988; per gli anni successivi la misura del contrubuto sara' stabilita annualmente con la legge di approvazione del relativo bilancio ai sensi dell'art. 25 della legge regionale 30 aprile 1980, n. 25. 2. Alla copertura degli oneri per l'applicazione della presente legge si provvede nel modo che segue: a) all'onere di L. 30.000.000, relativo all'anno 1988, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto a carico del cap. 5100101 dello stato di previsione della spesa del bilancio per il detto anno, all'uopo utilizzando quota parte dell'apposito accantonamento denominato "Contributi nelle spese di gestione del consorzio degli IACP delle Marche" partita n. 3, elenco n. 1; b) agli oneri relativi agli anni successivi, mediante impiego di una quota parte dell'assegnazione dei fondi spettanti alla Regione a titolo di ripartizione del fondo comune di cui all'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281 e successive modificazioni. 3. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese autorizzate per effetto del comma 1 sono iscritte: a) per l'anno 1988, a carico del cap. 2213105 che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio per il detto anno, con la denominazione "Contributo straordinario al consorzio regionale tra gli istituti autonomi per le case popolari, a titolo di concorso nelle spese di gestione" e con lo stanziamento di competenza e di cassa di L. 30.000.000; b) per gli anni successivi, a carico dei capitoli corrispondenti. 4. Gli stanziamenti di competenza e di cassa del cap. 5100101 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1988 sono ridotti di L. 30.000.000. La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Marche. Ancona, addi' 5 giugno 1988 MASSI