(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Marche n. 65 dell'8 giugno 1988) IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. F i n a l i t a' 1. La presente legge disciplina le funzioni trasferite alla Regione in materia di opere per il trasporto, la trasformazione e la distribuzione di energia elettrica comunque prodotta, avente tensione non superiore a 150.000 volt. 2. Per quanto non previsto dalla presente legge si osservano: a) le norme di cui al regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, concernente il testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, a successive modifiche ed integrazioni; b) la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, concernente l'istituzione dell'ENEL, e successive leggi modificatrici ed integratrici; c) la legge 28 giugno 1986, n. 339 e le norme tecniche attuative.