(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Marche n. 65
                         dell'8 giugno 1988)
                        IL CONSIGLIO REGIONALE
                             HA APPROVATO
                      IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                           F i n a l i t a'
 
   1.  La  presente  legge  disciplina  le  funzioni  trasferite alla
Regione in materia di opere per il trasporto, la trasformazione e  la
distribuzione di energia elettrica comunque prodotta, avente tensione
non superiore a 150.000 volt.
   2. Per quanto non previsto dalla presente legge si osservano:
     a)  le  norme di cui al regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775,
concernente il testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed
impianti elettrici, a successive modifiche ed integrazioni;
     b)  la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, concernente l'istituzione
dell'ENEL, e successive leggi modificatrici ed integratrici;
     c)  la  legge  28  giugno  1986,  n.  339  e  le  norme tecniche
attuative.