(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della regione Sicilia n. 23 del 21 maggio 1988) REGIONE SICILIANA L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. La Regione siciliana, nello svolgimento della propria azione politico-amministrativa, in armonia con gli obiettivi della programmazione economica nazionale, con il concorso degli enti locali territoriali ed in raccordo con le forze sociali ed economiche operanti nell'ambito della Regione, adotta il metodo della programmazione. 2. La programmazione regionale tende alla razionale valorizzazione delle risorse materiali, ambientali ed umane dell'Isola ed alla trasformazione e al miglioramento delle strutture socio-economiche, al fine di conseguire la massima occupazione, la piena valorizzazione del lavoro siciliano ed equilibrati incrementi di reddito, nonche' il superamento degli squilibri economici settoriali e territoriali all'interno della Regione e nei confronti della comunita' nazionale 3. Gli strumenti di programmazione e di gestione di competenza degli enti regionali devono essere riferiti alle prescrizioni e agli indirizzi del piano di cui all'art. 2.