(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della regione Sicilia n. 23
 
                         del 21 maggio 1988)
                          REGIONE SICILIANA
                        L'ASSEMBLEA REGIONALE
                             HA APPROVATO
                       IL PRESIDENTE REGIONALE
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1.  La  Regione  siciliana, nello svolgimento della propria azione
politico-amministrativa,  in  armonia   con   gli   obiettivi   della
programmazione economica nazionale, con il concorso degli enti locali
territoriali ed in  raccordo  con  le  forze  sociali  ed  economiche
operanti   nell'ambito   della   Regione,   adotta  il  metodo  della
programmazione.
   2. La programmazione regionale tende alla razionale valorizzazione
delle risorse materiali,  ambientali  ed  umane  dell'Isola  ed  alla
trasformazione  e  al miglioramento delle strutture socio-economiche,
al fine di conseguire la massima occupazione, la piena valorizzazione
del lavoro siciliano ed equilibrati incrementi di reddito, nonche' il
superamento  degli  squilibri  economici  settoriali  e  territoriali
all'interno della Regione e nei confronti della comunita' nazionale
   3.  Gli  strumenti  di  programmazione e di gestione di competenza
degli enti regionali devono essere riferiti alle prescrizioni e  agli
indirizzi del piano di cui all'art. 2.