(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Toscana n. 21 del 6 aprile 1988) IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. Ai fini di conseguire le agevolazioni previste dall'art. 11, comma 16, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, la Regione sottoscrive o acquista quote o azioni di societa' consortili di cui all'art. 2615- ter del codice civile, aventi per scopo la realizzazione, ammodernamento e gestione dei mercati all'ingrosso agro-alimentare. 2. Nelle societa' di cui al comma precedente deve essere garantita la partecipazione maggioritaria della Regione e degli enti locali. 3. In relazione alla funzione svolta da ciascuna struttura mercantile all'interno del circuito distributivo, la partecipazione regionale alle societa' consortili puo' essere determinata in misura differenziata, non puo' superare il 5% del capitale sociale e comunque la quota di L. 100.000.000.