(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Toscana n. 21
                          del 6 aprile 1988)
                        IL CONSIGLIO REGIONALE
                             HA APPROVATO
                      IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1.  Ai  fini  di conseguire le agevolazioni previste dall'art. 11,
comma 16, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, la Regione sottoscrive
o  acquista  quote  o  azioni  di societa' consortili di cui all'art.
2615- ter del codice  civile,  aventi  per  scopo  la  realizzazione,
ammodernamento e gestione dei mercati all'ingrosso agro-alimentare.
   2. Nelle societa' di cui al comma precedente deve essere garantita
la partecipazione maggioritaria della Regione e degli enti locali.
   3.  In  relazione  alla  funzione  svolta  da  ciascuna  struttura
mercantile all'interno del circuito distributivo,  la  partecipazione
regionale  alle societa' consortili puo' essere determinata in misura
differenziata, non  puo'  superare  il  5%  del  capitale  sociale  e
comunque la quota di L. 100.000.000.