(Pubblicata nel Bolletino ufficiale della regione Marche n. 73 del 23 giugno 1988) IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. La Regione provvede con la presente legge al completamento e aggiornamento dell'anagrafe dell'utenza e del patrimonio abitativo di cui all'art. 4, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 457, cosi' come disciplinati dal titolo VI della legge regionale 30 novembre 1983, n. 38.