(Pubblicata nel Bolletino ufficiale della regione Marche n. 73
                         del 23 giugno 1988)
                        IL CONSIGLIO REGIONALE
                             HA APPROVATO
                      IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1.  La  Regione  provvede con la presente legge al completamento e
aggiornamento dell'anagrafe dell'utenza e del patrimonio abitativo di
cui  all'art. 4, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 457, cosi'
come disciplinati dal titolo VI della  legge  regionale  30  novembre
1983, n. 38.