(Pubblicata nel Bolletino ufficiale della regione Marche n. 73 del 23 giugno 1988) IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. A decorrere al 1 gennaio 1988 l'indennita' di residenza prevista dalla legge 8 marzo 1968, n. 221 e dalla legge regionale 2 maggio 1985, n. 26, per i titolari, i direttori responsabili ed i gestori provvisori di farmacie ubicate in localita' o agglomerati rurali con popolazione inferiore a 3.000 abitanti e' fissata nelle seguenti misure: a) L. 3.000.000 annue per popolazione fino a 1.000 abitanti; b) L. 2.500.000 annue per popolazione da 1.001 a 2.000 abitanti; c) L. 1.900.000 annue per popolazione da 2.001 a 3.000 abitanti. 2. Ai comuni che gestiscono le farmacie rurali secondo le norme stabilite dal regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578 e in base alla legge 8 marzo 1968, n. 221 spetta un contributo annuo pari alla misura dell'indennita' stabilita nel comma 1 a favore dei farmacisti rurali. 3. Nulla e' innovato per quanto riguarda le farmacie rurali ubicate in localita' con popolazione superiore a 3.000 abitanti o che siano riconosciute stazione di cura, soggiorno e turismo. 4. Al farmacista gestore, cui e' affidata la conduzione di un dispensario farmaceutico, a norma dell'art. 1 della legge 8 marzo 1968, n. 221, spetta un'indennita', comprensiva dell'indennita' di gestione di cui all'art. 3 della citata legge, determinata nella misura di L. 1.000.000 annue.