(Pubblicata nel Bolletino ufficiale della regione Marche n. 73
                         del 23 giugno 1988)
                        IL CONSIGLIO REGIONALE
                             HA APPROVATO
                      IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1.  A  decorrere  al  1  gennaio  1988  l'indennita' di residenza
prevista dalla legge 8 marzo 1968, n. 221 e dalla legge  regionale  2
maggio  1985,  n.  26,  per i titolari, i direttori responsabili ed i
gestori provvisori di farmacie ubicate  in  localita'  o  agglomerati
rurali  con  popolazione  inferiore a 3.000 abitanti e' fissata nelle
seguenti misure:
     a) L. 3.000.000 annue per popolazione fino a 1.000 abitanti;
     b) L. 2.500.000 annue per popolazione da 1.001 a 2.000 abitanti;
     c) L. 1.900.000 annue per popolazione da 2.001 a 3.000 abitanti.
   2.  Ai  comuni  che gestiscono le farmacie rurali secondo le norme
stabilite dal regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578 e in  base  alla
legge  8  marzo  1968,  n.  221  spetta un contributo annuo pari alla
misura dell'indennita' stabilita nel comma 1 a favore dei  farmacisti
rurali.
   3.  Nulla  e'  innovato  per  quanto  riguarda  le farmacie rurali
ubicate in localita' con popolazione superiore a 3.000 abitanti o che
siano riconosciute stazione di cura, soggiorno e turismo.
   4.  Al  farmacista  gestore,  cui  e' affidata la conduzione di un
dispensario farmaceutico, a norma dell'art. 1  della  legge  8  marzo
1968,  n.  221,  spetta un'indennita', comprensiva dell'indennita' di
gestione di cui all'art. 3  della  citata  legge,  determinata  nella
misura di L. 1.000.000 annue.