la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                         Ambito di disciplina
 
   1.  Le  disposizioni  della  presente legge regionale disciplinano
l'istituzione, la determinazione e la corresponsione delle indennita'
di  carica  e  di  presenza dovute dagli Enti regionali nonche' dalle
Aziende  autonome  del  turismo,  dalle  Istituzioni   pubbliche   di
assistenza e beneficienza e dal consorzio per l'acquedotto del Friuli
centrale.