la seguente legge: Art. 1. Ambito di disciplina 1. Le disposizioni della presente legge regionale disciplinano l'istituzione, la determinazione e la corresponsione delle indennita' di carica e di presenza dovute dagli Enti regionali nonche' dalle Aziende autonome del turismo, dalle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficienza e dal consorzio per l'acquedotto del Friuli centrale.