la seguente legge: Art. 1. 1. Al fine di consentire la realizzazione dei progetti di interesse agricolo ammissibili ai benefici del F.E.O.G.A., Sezione orientamento, previsti dal regolamento (CEE) n. 355 del 15 febbraio 1977, dal regolamento (CEE) n. 1932 del 19 giugno 1984 e loro successive modificazioni ed integrazioni, relativi ad un'azione comune per il miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli, l'amministrazione regionale e' autorizzata a concedere ai soggetti, previsti quali beneficiari dai regolamenti medesimi, sovvenzioni, a titolo di partecipazione finanziaria, sotto forma di un contributo in conto capitale, nella misura massima prevista a carico dello Stato membro. 2. L'erogazione del contributo potra' avvenire dopo la decisione della commissione C.E.E. 3. E' applicabile la disposizione di cui all'art. 28 della legge regionale 21 gennaio 1983, n. 9. 4. La decisione formale relativa alla partecipazione finanziaria prevista dall'art. 13, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 355/77, come sostituito dall'art. 1, punto 9), del regolamento (CEE) n. 1932/84, potra' essere rilasciata in base a deliberazione giuntale. 5. Per la concessione della provvidenza prevista dal presente articolo si prescinde dalla disposizione di cui al primo comma dell'art. 8 della legge regionale 4 aprile 1972, n. 10 e successive modificazioni e integrazioni. 6. Le somme assegnate dallo Stato per le provvidenze di cui ai commi precedenti saranno destinate a reintegrare le anticipazioni concesse dall'amministrazione regionale ai sensi della presente legge.