la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1.  Al  fine  di  consentire  la  realizzazione  dei  progetti  di
interesse agricolo ammissibili ai benefici  del  F.E.O.G.A.,  Sezione
orientamento,  previsti  dal regolamento (CEE) n. 355 del 15 febbraio
1977, dal regolamento (CEE)  n.  1932  del  19  giugno  1984  e  loro
successive  modificazioni  ed  integrazioni,  relativi  ad  un'azione
comune per il miglioramento delle condizioni di trasformazione  e  di
commercializzazione    dei   prodotti   agricoli,   l'amministrazione
regionale e' autorizzata a  concedere  ai  soggetti,  previsti  quali
beneficiari  dai  regolamenti  medesimi,  sovvenzioni,  a  titolo  di
partecipazione finanziaria, sotto forma di  un  contributo  in  conto
capitale,  nella misura massima prevista a carico dello Stato membro.
   2.  L'erogazione  del contributo potra' avvenire dopo la decisione
della commissione C.E.E.
   3.  E'  applicabile la disposizione di cui all'art. 28 della legge
regionale 21 gennaio 1983, n. 9.
   4.  La  decisione formale relativa alla partecipazione finanziaria
prevista dall'art. 13, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n.  355/77,
come  sostituito  dall'art.  1,  punto  9),  del regolamento (CEE) n.
1932/84, potra' essere rilasciata in base a deliberazione giuntale.
   5.  Per  la  concessione  della  provvidenza prevista dal presente
articolo si prescinde  dalla  disposizione  di  cui  al  primo  comma
dell'art.  8  della legge regionale 4 aprile 1972, n. 10 e successive
modificazioni e integrazioni.
   6.  Le  somme  assegnate  dallo Stato per le provvidenze di cui ai
commi precedenti saranno destinate  a  reintegrare  le  anticipazioni
concesse  dall'amministrazione  regionale  ai  sensi  della  presente
legge.