la seguente legge: Art. 1. 1. L'amministrazione regionale e' autorizzata a concedere anticipazioni di importo non superiore a L. 15.000.000 per alloggio, da restituire in dieci anni con rate semestrali a tasso zero, ai soci di cooperative edilizie a proprieta' divisa che, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano in stato di liquidazione o in gestione commissariale, gia' beneficiarie di contributi concessi ai sensi dell'art. 71, primo comma, della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modifiche ed integrazioni, ovvero ai soci di cooperative versanti nelle suddette condizioni che siano beneficiari diretti di contributi ai sensi del titolo III della medesima legge. 2. I medesimi benefici previsti dal comma 1 possono venire estesi a sinistrati i quali abbiano affidato a societa' edilizie cooperative i lavori di ricostruzione della propria abitazione e gli stessi siano rimasti sospesi per la messa in liquidazione della societa' cooperativa entro la data in vigore della presente legge.