la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1.   L'amministrazione   regionale   e'  autorizzata  a  concedere
anticipazioni di importo non superiore a L. 15.000.000 per  alloggio,
da restituire in dieci anni con rate semestrali a tasso zero, ai soci
di cooperative edilizie a proprieta' divisa che, alla data di entrata
in  vigore  della presente legge, siano in stato di liquidazione o in
gestione commissariale, gia' beneficiarie di contributi  concessi  ai
sensi  dell'art.  71,  primo comma, della legge regionale 23 dicembre
1977, n. 63, e successive modifiche ed integrazioni, ovvero  ai  soci
di   cooperative   versanti   nelle  suddette  condizioni  che  siano
beneficiari diretti di contributi  ai  sensi  del  titolo  III  della
medesima legge.
   2.  I medesimi benefici previsti dal comma 1 possono venire estesi
a sinistrati i quali abbiano affidato a societa' edilizie cooperative
i lavori di ricostruzione della propria abitazione e gli stessi siano
rimasti  sospesi  per  la  messa  in  liquidazione   della   societa'
cooperativa entro la data in vigore della presente legge.