PROMULGA
la seguente legge:
                               Art. 1.
 
                 Interventi per la ripresa produttiva
   Per  la  ripresa dell'efficienza produttiva delle aziende agricole
ed  in  favore  degli  imprenditori  agricoli,  coltivatori  diretti,
coloni,  compartecipanti,  cooperative  agricole  di  conduzione,  la
Regione, a norma della legge 8 novembre 1986 n. 752,  puo'  concedere
mutui  a  tasso  agevolato  con  ammortamento  fino  a 15 anni per la
trasformazione  di  passivita'  onerose  derivanti   da   esposizioni
debitorie per mutui o prestiti agrari a breve o medio termine.
 
   I  mutui  possono  essere  concessi  per  un importo non superiore
all'ammontare dell'esposizione complessiva  risultante  dai  rapporti
bancari alla data del 31 dicembre 1986.
 
   Le  operazioni  di mutuo previste dalla presente legge a favore di
coltivatori diretti, coloni,  compartecipanti  singoli  o  associati,
nonche'  di  cooperative  agricole  che non siano in grado di offrire
sufficienti garanzie ai sensi delle vigenti disposizioni di legge  in
materia di credito agrario, sono assistite da fidejussioni del "fondo
interbancario di garanzia" di cui all'art. 36 della  legge  2  giugno
1961, n. 454 e successive modificazioni ed integrazioni.