(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Basilicata n. 59
                        del 21 dicembre 1987)
                        IL CONSIGLIO REGIONALE
                             HA APPROVATO
                      IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   Il comma 7 dell'art. 13 della legge regionale 7 agosto 1986, n. 14
e' cosi' modificato: "Per le iniziative di cui al comma 2  dell'art.
12,  il  contributo  in  conto  capitale  e'  pari al 90% della spesa
ammissibile e non puo' superare la cifra di 100 milioni di lire".
   I  commi  5  e  6  dello  stesso art. 13 della legge regionale 7
agosto 1986, n. 14 sono soppressi.