(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Basilicata n. 59 del 21 dicembre 1987) IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Il comma 7 dell'art. 13 della legge regionale 7 agosto 1986, n. 14 e' cosi' modificato: "Per le iniziative di cui al comma 2 dell'art. 12, il contributo in conto capitale e' pari al 90% della spesa ammissibile e non puo' superare la cifra di 100 milioni di lire". I commi 5 e 6 dello stesso art. 13 della legge regionale 7 agosto 1986, n. 14 sono soppressi.