(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo n. 17 del 24 giugno 1988) IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Al fine di unificare e razionalizzare i sistemi di rilevazione e controllo sulle prescrizioni farmaceutiche, in armonia con quanto previsto dall'art. 4 del decreto-legge n. 443 in data 30 ottobre 1987, convertito nella legge 29 dicembre 1987, n. 531, in ordine alla gestione unitaria a livello regionale dei rapporti economici con le farmacie per l'erogazione dell'assistenza farmaceutica di cui all'art. 28 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, la giunta regionale provvede direttamente alla liquidazione e al pagamento dei crediti spettanti alle farmacie pubbliche e private nell'interesse e per conto delle unita' sanitarie locali, fermo restando l'esercizio della funzione di controllo da parte di queste ultime sulle spese farmaceutiche.