(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo n. 17
                         del 24 giugno 1988)
                        IL CONSIGLIO REGIONALE
                             HA APPROVATO
                      IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   Al  fine  di unificare e razionalizzare i sistemi di rilevazione e
controllo sulle prescrizioni farmaceutiche,  in  armonia  con  quanto
previsto  dall'art.  4  del  decreto-legge  n. 443 in data 30 ottobre
1987, convertito nella legge 29 dicembre 1987, n. 531, in ordine alla
gestione  unitaria  a livello regionale dei rapporti economici con le
farmacie  per  l'erogazione  dell'assistenza  farmaceutica   di   cui
all'art. 28 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, la giunta regionale
provvede direttamente alla liquidazione e al  pagamento  dei  crediti
spettanti  alle  farmacie  pubbliche  e  private nell'interesse e per
conto delle unita' sanitarie locali, fermo restando l'esercizio della
funzione   di  controllo  da  parte  di  queste  ultime  sulle  spese
farmaceutiche.