la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   La regione Abruzzo presta una fidejussione in favore:
    della  Autolinee regionali pubbliche abruzzesi (A.R.P.A.) S.p.A.,
con sede  in  Chieti,  per  finanziamento,  con  operazioni  a  medio
termine,  di programmi di spesa per investimenti e/o per acquisizione
di capitale circolante;
    della     gestione     commissariale     governativa     ferrovia
Adriatico-Sangritana - Esercizio Autolinee, con sede in Lanciano, per
anticipazioni di cassa;
    della  societa'  abruzzese  gestione aeroporti (S.A.G.A.) S.p.A.,
con sede in Pescara, per anticipazioni di cassa.
   La garanzia fidejussoria viene prestata fino all'ammontare massimo
di L. 3.000.000.000  alla  autolinee  regionali  pubbliche  abruzzesi
(A.R.P.A.)  S.p.A.,  di  L. 1.500.000.000 alla gestione commissariale
governativa ferrovia Adriatico-Sangritana - Esercizio  autolinee,  di
L.   1.500.000.000   alla   societa'   abruzzese  gestione  aeroporti
(S.A.G.A.) S.p.A., da estinguersi tutte  entro  e  non  oltre  il  31
dicembre 1990.
   Le  garanzie fidejussorie hanno carattere sussidiario in relazione
alle disposizioni contenute nel  secondo  comma  dell'art.  1944  del
Codice civile.