la seguente legge: Art. 1. La regione Abruzzo presta una fidejussione in favore: della Autolinee regionali pubbliche abruzzesi (A.R.P.A.) S.p.A., con sede in Chieti, per finanziamento, con operazioni a medio termine, di programmi di spesa per investimenti e/o per acquisizione di capitale circolante; della gestione commissariale governativa ferrovia Adriatico-Sangritana - Esercizio Autolinee, con sede in Lanciano, per anticipazioni di cassa; della societa' abruzzese gestione aeroporti (S.A.G.A.) S.p.A., con sede in Pescara, per anticipazioni di cassa. La garanzia fidejussoria viene prestata fino all'ammontare massimo di L. 3.000.000.000 alla autolinee regionali pubbliche abruzzesi (A.R.P.A.) S.p.A., di L. 1.500.000.000 alla gestione commissariale governativa ferrovia Adriatico-Sangritana - Esercizio autolinee, di L. 1.500.000.000 alla societa' abruzzese gestione aeroporti (S.A.G.A.) S.p.A., da estinguersi tutte entro e non oltre il 31 dicembre 1990. Le garanzie fidejussorie hanno carattere sussidiario in relazione alle disposizioni contenute nel secondo comma dell'art. 1944 del Codice civile.