(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Basilicata n. 10 del 12 marzo 1988) IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Istituzione del servizio di polizia municipale 1. La Regione, nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge 7 marzo 1986, n. 65, detta norme per la istituzione, organizzazione e funzionamento del servizio di polizia municipale al fine di assicurare su tutto il territorio un uniforme ed efficiente espletamento delle funzioni di polizia locale svolte dai comuni e dagli altri enti locali. 2. I comuni e gli altri enti locali, nell'esercizio delle funzioni di polizia locale possono nel rispetto delle norme di cui alla legge n. 65/86 istituire il servizio di polizia municipale, o il corpo, quando il numero complessivo degli addetti non sia inferiore a sette unita'.