(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Basilicata n. 15 del 5 aprile 1988) IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. La lettera a) del punto 1 dell'art. 1 della legge regionale 29 agosto 1985, n. 32 e' cosi' modificata: Nuovi programmi di attivita' di cooperative composte, in misura non inferiore al 60% dei suoi membri, da giovani di eta' compresa tra i 18 ed i 29 anni, elevabili a 35 anni per i soggetti in cerca di prima occupazione che risultino disoccupati iscritti nelle liste di collocamento delle circoscrizioni del lavoro della Basilicata.