Visto il proprio decreto n. 0475/Pres. di data 12 settembre 1985, registrato alla Corte dei conti in data 15 novembre 1985, registro n. 21, foglio n. 153, modificato con decreto del Presidente della giunta regionale n. 057/Pres. dd. 5 febbraio 1986, registrato alla Corte dei conti in data 26 marzo 1986, registro n. 6, foglio n. 1, con il quale e' stato approvato il nuovo regolamento di esecuzione della legge regionale 24 dicembre 1982, n. 90 e successive modifiche a seguito delle ulteriori modifiche ad essa apportate con legge regionale 3 aprile 1985, n. 16: Considerato che, con legge regionale 4 marzo 1988, n. 9, sono intervenute ulteriori modificazioni alla predetta normativa regionale in materia di agenzie di viaggio e turismo; Atteso che, in conseguenza delle suindicate modificazioni, necessita apportare alcune modifiche ed integrazioni al suindicato regolamento di esecuzione; Visto l'art. 42 dello statuto di autonomia; Richiamate la legge regionale 24 dicembre 1982, n. 90; la legge regionale 13 giugno 1983, n. 50; la legge regionale 3 aprile 1985, n. 16; la legge regionale 4 marzo 1988, n. 9; Su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 1736 di data 8 aprile 1988; Decreta: Sono approvate, per i motivi illustrati in narrativa, le modificazioni al regolamento di esecuzione della legge regionale 24 dicembre 1982, n. 90 e successive modifiche, cosi' come ulteriormente modificata con legge regionale 4 marzo 1988, n. 9, nel testo allegato al presente provvedimento, del quale forma parte integrante e sostanziale. Il presente decreto sara' inviato alla Corte dei conti per la registrazione e verra' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. Trieste, addi' 27 aprile 1988 BIASUTTI Registrato alla Corte dei conti, Trieste, addi' 31 maggio 1988 Atti della regione Friuli-Venezia Giulia, registro n. 10 foglio n. 255 ULTERIORI MODIFICHE ED INTEGRAZIONI, AL REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 24 DICEMBRE 1982, N. 90, "DISCIPLINA DELLE AGENZIE DI VIAGGIO E TURISMO" (APPROVATO CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 0475/PRES. DEL 12 SETTEMBRE 1985 E MODIFICATO CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 057/PRES. DEL 5 FEBBRAIO 1986). Art. 1. Al primo comma dell'art. 6 del regolamento di esecuzione della legge regionale 24 dicembre 1982, n. 90 e successive modifiche, la parola "dodicesimo" e' sostituita dalla parola "tredicesimo".