(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Lazio n. 12 del 30 aprile 1988) IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. F i n a l i t a' 1. La Regione, in armonia con le norme del proprio statuto, con gli indirizzi di politica agraria nazionale e comunitaria, con il programma regionale di sviluppo, promuove e disciplina attivita' agrituristiche volte a favorire lo sviluppo ed il riequilibrio del territorio agricolo, la permanenza dei produttori agricoli nelle campagne attraverso l'integrazione del reddito aziendale ed il miglioramento delle condizioni di vita, la salvaguardia del patrimonio rurale naturale ed edilizio, la valorizzazione dei prodotti tipici e delle tradizioni culturali, ad incentivare il turismo sociale e giovanile, a favorire i rapporti tra citta' e campagne.