(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Marche n. 85
                         del 19 luglio 1988)
 
                        IL CONSIGLIO REGIONALE
 
HA  RIAPPROVATO  SENZA  MODIFICAZIONI CON LA MAGGIORANZA PREVISTA DAL
QUARTO COMMA DELL'ART. 127 DELLA COSTITUZIONE
 
                     IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA
 
NON HA PROMOSSO LA QUESTIONE DI LEGITTIMITA' DAVANTI ALLA CORTE
   COSTITUZIONALE  NE'  QUELLA  DI  MERITO  DAVANTI  ALLE  CAMERE NEL
   TERMINE   PREVISTO   DALL'ULTIMO   COMMA   DELL'ART.   127   DELLA
   COSTITUZIONE
 
                 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1.  Fino all'approvazione del piano faunistico venatorio regionale
previsto dall'art. 4 della legge regionale 29 marzo 1983,  n.  8,  le
province  possono  revocare i provvedimenti di istituzione delle zone
di ripopolamento e cattura di cui all'art. 8, venute a scadenza  alla
data di entrata in vigore della presente legge, purche' non si riduca
la superficie complessivamente destinata alla protezione e produzione
della fauna.
   2.  Fino  all'approvazione  del  piano  di  cui  al comma primo le
province possono costituire gli istituti previsti dagli  articoli  7,
8,  9,  10  e  13  anche in assenza del piano di cui all'art. 4 della
citata legge nel rispetto dei limiti di cui all'art. 6 della legge 27
dicembre 1977, n. 968.
   La  presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione.
   E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti,  di osservarla e di farla
osservare come legge della regione Marche.
    Ancona, addi' 14 luglio 1988
 
                                MASSI