(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Sardegna n. 28 del 29 luglio 1988) IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Principi generali 1. La Regione autonoma della Sardegna, nell'esercizio delle potesta' in materia di polizia locale e rurale ad essa attribuite dall'art. 3, lettera c), del proprio statuto speciale e dal primo comma dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 348, promuove e favorisce l'istituzione ed il potenziamento delle compagnie barracellari, di cui al regio decreto 14 luglio 1898, n. 403, secondo le disposizioni della presente legge.