(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Sardegna n. 28
                         del 29 luglio 1988)
                        IL CONSIGLIO REGIONALE
                             HA APPROVATO
                 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                        Profili professionali
 
   1.   La  regione  autonoma  della  Sardegna  riconosce,  tutela  e
disciplina le attivita' professionali di interesse turistico, di  cui
individua i seguenti profili:
    1) guida turistica;
    2) interprete turistico;
    3) animatore turistico;
    4) organizzatore congressuale;
    5) istruttore nautico;
    6) assistente di turismo equestre;
    7) corriere o accompagnatore turistico.
   2.  Per  ciascun  di  detti  profili sono istituiti specifici albi
regionali e stabilite le relative tariffe professionali.