(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Sardegna n. 28 del 29 luglio 1988) IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Profili professionali 1. La regione autonoma della Sardegna riconosce, tutela e disciplina le attivita' professionali di interesse turistico, di cui individua i seguenti profili: 1) guida turistica; 2) interprete turistico; 3) animatore turistico; 4) organizzatore congressuale; 5) istruttore nautico; 6) assistente di turismo equestre; 7) corriere o accompagnatore turistico. 2. Per ciascun di detti profili sono istituiti specifici albi regionali e stabilite le relative tariffe professionali.