(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Sardegna n. 29 dell'8 agosto 1988) IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. Al fine di soddisfare le esigenze straordinarie riconnesse alla funzionalita' della campagna antincendi 1988, in rapporto all'insufficienza del personale regionale impegnato per l'attuazione della campagna stessa, l'amministrazione regionale e' autorizzata a corrispondere durante il periodo compreso tra il 1 giugno e il 30 settembre 1988, compensi per il lavoro straordinario effettivamente reso, e comunque fino ad un massimo di 70 ore mensili, a favore del personale appartenente al ruolo unico regionale che sia stato assegnato al Corpo forestale e di vigilanza ambientale ai sensi dell'art. 24 della legge regionale 5 novembre 1985, n. 26, ovvero che presti servizio presso l'azienda foreste demaniali della Regione. 2. Gli stessi compensi sono corrisposti a favore del personale della VII qualifica funzionale del ruolo unico regionale avente la qualifica di esperto in scienze agrarie e forestali, nonche' limitatamente ad un numero di 20 unita' complessive che siano assegnate a compiti amministrativi o tecnici connessi alla campagna antincendi, al personale del ruolo unico regionale, prescindendosi dalla qualifica rivestita. 3. I compensi di cui ai precedenti commi sono corrisposti al personale indicato nei commi medesimi che sia effettivamente impegnato per l'attuazione della campagna antincendio.