(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Sardegna n. 29
                         dell'8 agosto 1988)
                        IL CONSIGLIO REGIONALE
                             HA APPROVATO
                 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1. Al fine di soddisfare le esigenze straordinarie riconnesse alla
funzionalita'   della   campagna   antincendi   1988,   in   rapporto
all'insufficienza  del personale regionale impegnato per l'attuazione
della campagna stessa, l'amministrazione regionale e'  autorizzata  a
corrispondere  durante  il  periodo compreso tra il 1 giugno e il 30
settembre 1988, compensi per il lavoro  straordinario  effettivamente
reso,  e  comunque fino ad un massimo di 70 ore mensili, a favore del
personale  appartenente  al  ruolo  unico  regionale  che  sia  stato
assegnato  al  Corpo  forestale  e  di  vigilanza ambientale ai sensi
dell'art. 24 della legge regionale 5 novembre 1985, n. 26, ovvero che
presti servizio presso l'azienda foreste demaniali della Regione.
   2.  Gli  stessi  compensi  sono corrisposti a favore del personale
della VII qualifica funzionale del ruolo unico  regionale  avente  la
qualifica   di  esperto  in  scienze  agrarie  e  forestali,  nonche'
limitatamente ad  un  numero  di  20  unita'  complessive  che  siano
assegnate  a  compiti amministrativi o tecnici connessi alla campagna
antincendi, al personale del ruolo  unico  regionale,  prescindendosi
dalla qualifica rivestita.
   3.  I  compensi  di  cui  ai  precedenti commi sono corrisposti al
personale  indicato  nei  commi  medesimi  che   sia   effettivamente
impegnato per l'attuazione della campagna antincendio.