la seguente legge: Art. 1. 1. La provincia autonoma di Trento effettua le assunzioni di personale per la copertura dei posti dei profili professionali per i quali e' richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo, sulla base di selezioni effettuate tra gli iscritti nelle liste di collocamento ed in quelle di mobilita', avviati ai sensi dell'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, a condizione che gli stessi abbiano i requisiti richiesti. 2. Le modalita' e i criteri delle selezioni tra i lavoratori avviati sono determinati con apposite norme regolamentari, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano provinciale.