la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1.  La  provincia  autonoma  di  Trento  effettua le assunzioni di
personale per la copertura dei posti dei profili professionali per  i
quali e' richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo, sulla
base  di  selezioni  effettuate  tra  gli  iscritti  nelle  liste  di
collocamento ed in quelle di mobilita', avviati ai sensi dell'art. 16
della legge 28 febbraio 1987, n. 56,  a  condizione  che  gli  stessi
abbiano i requisiti richiesti.
   2.  Le  modalita'  e  i  criteri  delle selezioni tra i lavoratori
avviati  sono  determinati  con  apposite  norme  regolamentari,   da
adottarsi  entro  trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge,  sentite  le  confederazioni  sindacali  maggiormente
rappresentative sul piano provinciale.