Vista  la deliberazione n. 4348 del 29 aprile 1988 con la quale la
giunta  provinciale  ha  disposto   alcune   modifiche   al   vigente
regolamento  per  il  rilascio  delle  autorizzazioni al transito dei
veicoli a motore, per particolari e motivate necessita', sulle strade
forestali  non  adibite  ad esclusivo servizio del bosco, regolamento
gia' emanato con decreto del presidente della giunta  provinciale  n.
6-46/legisl. del 25 maggio 1987 e pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione n. 33 del 21 luglio 1987;
 
                               Decreta:
 
   1)  di  emanare,  in  sostituzione  di quello vigente in forza del
proprio precedente decreto n. 6-46/legisl. del  25  maggio  1987,  il
nuovo  regolamento  per  il rilascio delle autorizzazioni al transito
sulle strade forestali non adibite ad esclusivo servizio  del  bosco,
ai  sensi dell'art. 6 della legge provinciale 23 novembre 1978, n. 48
e S.M. ed allegato al presente provvedimento  del  quale  costituisce
parte integrante e sostanziale.
   Il  presente  decreto  sara'  inviato  alla Corte dei conti per la
registrazione e pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.
   E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarlo e di farlo
osservare.
 
                                ANGELI
 
Registrato alla Corte dei conti, addi' 11 giugno 1988
Registro n. 33, foglio n. 194 - MANGANELLI
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REGOLAMENTO PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI AL TRANSITO SULLE
   STRADE  FORESTALI  NON  ADIBITE AD ESCLUSIVO SERVIZIO DEL BOSCO DI
   CUI AL  QUINTO  COMMA  DELL'ART.  6  DELLA  LEGGE  PROVINCIALE  23
   NOVEMBRE  1978,  N.  48,  COME MODIFICATO CON LEGGE PROVINCIALE 16
   DICEMBRE 1986, N. 33.
 
                               Art. 1.
 
   Allo  scopo  di  evitare  i  danni  previsti dall'art. 1 del regio
decreto 30 dicembre 1923, n. 3267 e per i  fini  di  cui  alla  legge
provinciale  31 ottobre 1977, n. 30, il rilascio delle autorizzazioni
al transito sulle strade forestali non adibite ad  esclusivo  servizo
del   bosco,   di  cui  all'elenco  approvato  dal  comitato  tecnico
forestale, e' regolamentato con i criteri e le modalita'  di  seguito
specificati.