Vista la deliberazione n. 4348 del 29 aprile 1988 con la quale la giunta provinciale ha disposto alcune modifiche al vigente regolamento per il rilascio delle autorizzazioni al transito dei veicoli a motore, per particolari e motivate necessita', sulle strade forestali non adibite ad esclusivo servizio del bosco, regolamento gia' emanato con decreto del presidente della giunta provinciale n. 6-46/legisl. del 25 maggio 1987 e pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione n. 33 del 21 luglio 1987; Decreta: 1) di emanare, in sostituzione di quello vigente in forza del proprio precedente decreto n. 6-46/legisl. del 25 maggio 1987, il nuovo regolamento per il rilascio delle autorizzazioni al transito sulle strade forestali non adibite ad esclusivo servizio del bosco, ai sensi dell'art. 6 della legge provinciale 23 novembre 1978, n. 48 e S.M. ed allegato al presente provvedimento del quale costituisce parte integrante e sostanziale. Il presente decreto sara' inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. ANGELI Registrato alla Corte dei conti, addi' 11 giugno 1988 Registro n. 33, foglio n. 194 - MANGANELLI ------------------------------------------------------- REGOLAMENTO PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI AL TRANSITO SULLE STRADE FORESTALI NON ADIBITE AD ESCLUSIVO SERVIZIO DEL BOSCO DI CUI AL QUINTO COMMA DELL'ART. 6 DELLA LEGGE PROVINCIALE 23 NOVEMBRE 1978, N. 48, COME MODIFICATO CON LEGGE PROVINCIALE 16 DICEMBRE 1986, N. 33. Art. 1. Allo scopo di evitare i danni previsti dall'art. 1 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267 e per i fini di cui alla legge provinciale 31 ottobre 1977, n. 30, il rilascio delle autorizzazioni al transito sulle strade forestali non adibite ad esclusivo servizo del bosco, di cui all'elenco approvato dal comitato tecnico forestale, e' regolamentato con i criteri e le modalita' di seguito specificati.