(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della regione Sicilia n. 35 del 13 agosto 1988) REGIONE SICILIANA L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale Istituzione e composizione 1. L'art. 3 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98, e' sostituito dal seguente: "Art. 3. - E' istituito presso l'assessorato regionale del territorio e dell'ambiente il consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale, in seguito indicato con l'espressione 'Consiglio regionale', presieduto dall'assessore regionale per il territorio e l'ambiente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal direttore per il territorio e l'ambiente, e composto: a) dal direttore regionale (o suo delegato) per il territorio e l'ambiente e dal direttore regionale (o suo delegato) per l'urbanistica dell'assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, dal direttore regionale (o suo delegato) per le foreste dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste, dal direttore regionale (o suo delegato) per i beni culturali ed ambientali e l'educazione permanente dell'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione; b) da sette docenti universitari nelle seguenti discipline o facolta': botanica, zoologia, ecologia e geologia della facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali, giurisprudenza, economia e commercio e scienze agrarie, scelti su terne proposte per ciascuna professionalita' dalle universita' dell'isola; c) da sei esperti designati rispettivamente dalle sezioni regionali di Italia nostra, dall'Associazione italiana del World wildlife found (W.W.F. - Fondo mondiale per la natura), dal club alpino italiano (C.A.I.), dalla legge per l'ambiente, dalla legge italiana per la protezione degli uccelli (L.I.P.U.) e dai gruppi di ricerca ecologica (G.R.E.); d) da due esperti: un urbanistica e un vulcanologo, scelti su terne proposte rispettivamente dalla sezione regionale dell'Istituto nazionale di urbanistica e dall'Istituto internazionale di vulcanologia del consiglio nazionale delle ricerche (C.N.R.); e) da tre esperti designati dalle tre principali associazioni dei comuni; f) da un esperto designato dall'Unione delle province d'Italia (U.P.I.); I componenti di cui alle lettere b), c), d), e) ed f) sono scelti tra persone di alta e sperimentata competenza nel campo della salvaguardia della natua e dell'ambiente. Le designazioni di cui alla lettera b), c), e d) devono pervenire entro sessanta giorni dalla richiesta. In mancanza, provvede l'assessore regionale per il territorio e l'ambiente. Il consiglio regionale puo' essere costituito con i membri designati, purche' in numero non inferiore a otto. I componenti sono nominati con decreto dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente e, ad eccezione dei membri di cui alla lettera a, durano in carica cinque anni e possono essere confermati una sola volta. I membri nominati nel corso del quinquennio in sostituzione di altri durano in carica fino alla scadenza del mandato dei sostituiti. L'organizzazione e il funzionamento del consiglio regionale sono stabiliti mediante regolamento interno deliberato dallo stesso consiglio a maggioranza assoluta dei suoi componenti. La segreteria e' assicurata da un gruppo di lavoro apposito costituito presso l'assessorato regionale del territorio e dell'ambiente. Le funzioni di segretario sono espletate da un dirigente amministrativo dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente. Il Consiglio regionale puo' articolarsi al suo interno in commissioni di lavoro, le cui relazioni sotto sottoposte all'approvazione del consiglio medesimo. Il presidente puo' chiamare a partecipare alle adunanze, senza diritto di voto, esperti, in numero non superiore a tre, particolarmente qualificati sulle questioni all'ordine del giorno. Ai componenti il consiglio regionale spetta, per ogni seduta del consiglio o delle commissioni nelle quali si articola, il trattamento di missione, se dovuto, a norma delle vigenti disposizioni, nonche' gettoni determinati con decreto de presidente della regione, sentita la giunta regionale, su proposta dell'assessore regionale per il territorio e l'ambiente. Per le finalita' del presente articolo e' autorizzata la spesa di lire 100 milioni per l'esercizio finanziario 1988. Per gli anni successivi la spesa sara' determinata ai sensi dell'articolo 4, secondo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47".