(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della regione Sicilia
                      n. 35 del 13 agosto 1988)
                          REGIONE SICILIANA
                        L'ASSEMBLEA REGIONALE
                             HA APPROVATO
                       IL PRESIDENTE REGIONALE
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
    Consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale
                      Istituzione e composizione
 
   1.  L'art.  3  della  legge  regionale  6  maggio  1981, n. 98, e'
sostituito dal seguente:
   "Art.  3.  -  E'  istituito  presso  l'assessorato  regionale  del
territorio e dell'ambiente il consiglio regionale per  la  protezione
del  patrimonio  naturale,  in  seguito  indicato  con  l'espressione
'Consiglio regionale', presieduto  dall'assessore  regionale  per  il
territorio  e l'ambiente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal
direttore per il territorio e l'ambiente, e composto:
     a)  dal direttore regionale (o suo delegato) per il territorio e
l'ambiente  e  dal  direttore  regionale   (o   suo   delegato)   per
l'urbanistica    dell'assessorato    regionale   del   territorio   e
dell'ambiente, dal  direttore  regionale  (o  suo  delegato)  per  le
foreste  dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste,
dal direttore regionale (o suo delegato)  per  i  beni  culturali  ed
ambientali  e  l'educazione permanente dell'Assessorato regionale dei
beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione;
     b)  da  sette  docenti  universitari nelle seguenti discipline o
facolta': botanica, zoologia, ecologia e geologia della  facolta'  di
scienze  matematiche,  fisiche e naturali, giurisprudenza, economia e
commercio e scienze agrarie, scelti su terne  proposte  per  ciascuna
professionalita' dalle universita' dell'isola;
     c)  da  sei  esperti  designati  rispettivamente  dalle  sezioni
regionali di Italia  nostra,  dall'Associazione  italiana  del  World
wildlife  found  (W.W.F.  -  Fondo  mondiale per la natura), dal club
alpino italiano (C.A.I.), dalla legge  per  l'ambiente,  dalla  legge
italiana  per  la protezione degli uccelli (L.I.P.U.) e dai gruppi di
ricerca ecologica (G.R.E.);
     d)  da  due  esperti: un urbanistica e un vulcanologo, scelti su
terne proposte rispettivamente dalla sezione regionale  dell'Istituto
nazionale   di   urbanistica   e   dall'Istituto   internazionale  di
vulcanologia del consiglio nazionale delle ricerche (C.N.R.);
     e)  da  tre  esperti designati dalle tre principali associazioni
dei comuni;
     f)  da  un esperto designato dall'Unione delle province d'Italia
(U.P.I.);
   I  componenti di cui alle lettere b), c), d), e) ed f) sono scelti
tra persone  di  alta  e  sperimentata  competenza  nel  campo  della
salvaguardia della natua e dell'ambiente.
   Le  designazioni di cui alla lettera b), c), e d) devono pervenire
entro  sessanta  giorni  dalla  richiesta.  In   mancanza,   provvede
l'assessore regionale per il territorio e l'ambiente.
   Il  consiglio  regionale  puo'  essere  costituito  con  i  membri
designati, purche' in numero non inferiore a otto.
   I  componenti  sono  nominati con decreto dell'Assessore regionale
per il territorio e l'ambiente e, ad eccezione dei membri di cui alla
lettera  a,  durano in carica cinque anni e possono essere confermati
una sola volta.
   I  membri  nominati  nel  corso del quinquennio in sostituzione di
altri durano in carica fino alla scadenza del mandato dei sostituiti.
   L'organizzazione  e  il funzionamento del consiglio regionale sono
stabiliti  mediante  regolamento  interno  deliberato  dallo   stesso
consiglio a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
   La  segreteria  e'  assicurata  da  un  gruppo  di lavoro apposito
costituito  presso   l'assessorato   regionale   del   territorio   e
dell'ambiente.
   Le   funzioni   di  segretario  sono  espletate  da  un  dirigente
amministrativo   dell'Assessorato   regionale   del   territorio    e
dell'ambiente.
   Il   Consiglio  regionale  puo'  articolarsi  al  suo  interno  in
commissioni  di   lavoro,   le   cui   relazioni   sotto   sottoposte
all'approvazione del consiglio medesimo.
   Il  presidente  puo'  chiamare  a partecipare alle adunanze, senza
diritto  di  voto,  esperti,  in  numero   non   superiore   a   tre,
particolarmente qualificati sulle questioni all'ordine del giorno.
   Ai  componenti  il consiglio regionale spetta, per ogni seduta del
consiglio o delle commissioni nelle quali si articola, il trattamento
di  missione,  se dovuto, a norma delle vigenti disposizioni, nonche'
gettoni determinati con decreto de presidente della regione,  sentita
la  giunta  regionale,  su  proposta  dell'assessore regionale per il
territorio e l'ambiente.
   Per  le finalita' del presente articolo e' autorizzata la spesa di
lire 100 milioni per  l'esercizio  finanziario  1988.  Per  gli  anni
successivi  la  spesa  sara'  determinata  ai  sensi dell'articolo 4,
secondo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47".