REGIONE SICILIA L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. A partire dall'anno finanziario 1988, il piano di cui all'art. 34 della legge regionale 12 aprile 1967, n. 46 e' adottato dall'assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti, sentito il parere della competente commissione legislativa dell'assemblea regionale siciliana, entro il mese di giugno dell'anno precedente a quello cui si riferisce. 2. Il piano di cui al comma precedente puo' comprendere studi, rilevazioni statistiche, indagini di mercato e progetti finalizzati alla predisposizione dei successivi piani annuali. 3. E' abrogato l'art. 3 della legge regionale 17 maggio 1984, n. 31. 4. E' altresi' abrogato il secondo comma dell'art. 34 della legge regionale 12 aprile 1967, n. 46.