REGIONE SICILIA
 
                        L'ASSEMBLEA REGIONALE
                             HA APPROVATO
                       IL PRESIDENTE REGIONALE
 
                               PROMULGA
la seguente legge:
                               Art. 1.
 
   1.  A partire dall'anno finanziario 1988, il piano di cui all'art.
34  della  legge  regionale  12  aprile  1967,  n.  46  e'   adottato
dall'assessore  regionale  per  il  turismo,  le  comunicazioni  e  i
trasporti, sentito il parere della competente commissione legislativa
dell'assemblea regionale siciliana, entro il mese di giugno dell'anno
precedente a quello cui si riferisce.
   2.  Il  piano  di  cui al comma precedente puo' comprendere studi,
rilevazioni statistiche, indagini di mercato e  progetti  finalizzati
alla predisposizione dei successivi piani annuali.
   3.  E'  abrogato l'art. 3 della legge regionale 17 maggio 1984, n.
31.
   4.  E' altresi' abrogato il secondo comma dell'art. 34 della legge
regionale 12 aprile 1967, n. 46.