(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Toscana n. 42 del 20 luglio 1988) IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. L'art. 2 della legge regionale 22 dicembre 1978, n. 80, modificato dall'art. 1 della legge regionale 29 novembre 1982, n. 85 e dall'art. 1 della legge regionale 28 gennaio 1985, n. 8, e' sostituito dal seguente: "Ai componenti effettivi e supplenti del comitato regionale e delle sezioni decentrate e' attribuita una indennita' per ogni giornata di seduta nella misura di: L. 100.000 al Presidente; L. 70.000 agli altri componenti. Le indennita' indicate nel precedente comma si intendono al lordo delle ritenute fiscali. Alla liquidazione delle indennita' provvede mensilmente la giunta regionale sulla base di un prospetto riepilogativo delle presenze compilato e sottoscritto dal segretario del comitato regionale di controllo e delle sezioni decentrate".