(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Umbria n. 58
                         del 31 agosto 1988)
                        IL CONSIGLIO REGIONALE
                             HA APPROVATO
                      IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
             Interventi di edilizia residenziale pubblica
                   destinati a specifiche finalita'
 
   1. I comuni, anche su proposta delle Unita' locali socio-sanitarie
o di altri enti pubblici, sulla  base  di  specifiche  e  documentate
esigenze,  possono  richiedere alla giunta regionale la realizzazione
di alloggi destinati al  soddisfacimento  dei  bisogni  abitativi  di
soggetti fruenti di intervento socio-terapeutico, assistenziale o per
la realizzazione di case albergo o di comunita' alloggio. A tal  fine
la   giunta   regionale,   nell'ambito   dei  programmi  di  edilizia
sovvenzionata,  puo'  prevedere  la  destinazione  di  alloggi  negli
interventi  di  nuova  costruzione, di recupero e ristrutturazione di
edifici  o  consentire  l'utilizzo  di  alloggi  facenti  parte   del
patrimonio di edilizia residenziale pubblica.
   2.   Gli   alloggi   di  cui  al  precedente  comma  sono  esclusi
dall'applicazione della legge regionale 21 novembre 1983, n. 44,  per
tutto  il periodo di permanenza dello stato di bisogno che il comune,
ogni due anni, verifica e comunica alla Regione.  L'ente  proponente,
qualora diverso dall'ente proprietario degli alloggi, utilizzera' gli
alloggi  previa  stipula  con   l'ente   proprietario   di   apposita
convenzione  che  dovra'  stabilire  le  modalita'  di utilizzazione,
manutenzione e destinazione degli alloggi nonche'  la  durata  ed  il
pagamento  del  relativo canone di locazione. Il canone di locazione,
determinato ai sensi degli articoli 21,  22,  23  e  24  della  legge
regionale  21  novembre 1983, n. 44, e' a carico dell'ente proponente
ed e' corrisposto all'Istituto per l'edilizia  residenziale  pubblica
(I.E.R.P.) territorialmente competente.