(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Umbria n. 58 del 31 agosto 1988) IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Interventi di edilizia residenziale pubblica destinati a specifiche finalita' 1. I comuni, anche su proposta delle Unita' locali socio-sanitarie o di altri enti pubblici, sulla base di specifiche e documentate esigenze, possono richiedere alla giunta regionale la realizzazione di alloggi destinati al soddisfacimento dei bisogni abitativi di soggetti fruenti di intervento socio-terapeutico, assistenziale o per la realizzazione di case albergo o di comunita' alloggio. A tal fine la giunta regionale, nell'ambito dei programmi di edilizia sovvenzionata, puo' prevedere la destinazione di alloggi negli interventi di nuova costruzione, di recupero e ristrutturazione di edifici o consentire l'utilizzo di alloggi facenti parte del patrimonio di edilizia residenziale pubblica. 2. Gli alloggi di cui al precedente comma sono esclusi dall'applicazione della legge regionale 21 novembre 1983, n. 44, per tutto il periodo di permanenza dello stato di bisogno che il comune, ogni due anni, verifica e comunica alla Regione. L'ente proponente, qualora diverso dall'ente proprietario degli alloggi, utilizzera' gli alloggi previa stipula con l'ente proprietario di apposita convenzione che dovra' stabilire le modalita' di utilizzazione, manutenzione e destinazione degli alloggi nonche' la durata ed il pagamento del relativo canone di locazione. Il canone di locazione, determinato ai sensi degli articoli 21, 22, 23 e 24 della legge regionale 21 novembre 1983, n. 44, e' a carico dell'ente proponente ed e' corrisposto all'Istituto per l'edilizia residenziale pubblica (I.E.R.P.) territorialmente competente.