(Pubblicata nell'ediz. straord. del Bollettino ufficiale della regione Umbria n. 59 del 6 settembre 1988) IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. L'art. 2 della legge regionale 13 agosto 1984, n. 38 e' sostituito dal seguente: "1. Per il funzionamento dei gruppi viene corrisposto a partire dal 1 giugno 1988 un contributo fisso da erogarsi mensilmente con mandato intestato ai presidenti dei gruppi consiliari, rappresentato: a) da una quota di L. 1.000.000 per ciascun gruppo quale ne sia la consistenza; b) da una quota di L. 300.000 per ogni consigliere regionale iscritto al gruppo. 2. Gli oneri conseguenti dalla applicazione della presente legge gravano, ai sensi della legge 6 dicembre 1973, n. 853, sulle spese generali di funzionamento del Consiglio regionale". La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Umbria. Perugia, addi' 30 agosto 1988 MANDARINI