(Pubblicata nell'ediz. straord. del Bollettino ufficiale
           della regione Umbria n. 59 del 6 settembre 1988)
                        IL CONSIGLIO REGIONALE
                             HA APPROVATO
                      IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1.  L'art.  2  della  legge  regionale  13  agosto  1984, n. 38 e'
sostituito dal seguente:
   "1.  Per  il  funzionamento dei gruppi viene corrisposto a partire
dal 1 giugno 1988 un contributo fisso da  erogarsi  mensilmente  con
mandato intestato ai presidenti dei gruppi consiliari, rappresentato:
     a)  da una quota di L. 1.000.000 per ciascun gruppo quale ne sia
la consistenza;
     b)  da  una  quota  di L. 300.000 per ogni consigliere regionale
iscritto al gruppo.
   2.  Gli  oneri conseguenti dalla applicazione della presente legge
gravano, ai sensi della legge 6 dicembre 1973, n.  853,  sulle  spese
generali di funzionamento del Consiglio regionale".
   La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel  Bollettino
ufficiale della Regione.
   E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarla e di farla
osservare come legge della regione Umbria.
    Perugia, addi' 30 agosto 1988
 
                              MANDARINI