(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo n. 22
                         dell'8 agosto 1988)
                        IL CONSIGLIO REGIONALE
                             HA APPROVATO
                      IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   E'   approvata   la  disciplina  delle  attivita'  di  cava,  dopo
l'adozione  dei  Piani  paesistici,  secondo  quanto  definito  nelle
allegate  schede  prescrittive.  Ha  validita'  fino all'adozione del
Piano cave definitivo e comunque non oltre un  anno  dall'entrata  in
vigore della presente legge.