(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 16 del 22 aprile 2009) IL PRESIDENTE Vista la legge regionale n. 3 dicembre 2007, n. 27 (Disciplina organica in materia di promozione e vigilanza del comparto cooperativo), con particolare riferimento all'art. 22, il quale: a) al comma 1, prevede l'istituzione presso la Direzione centrale attivita' produttive dell'elenco regionale delle societa' di revisione per gli enti cooperativi aventi sede nella regione; b) al comma 3, dispone che con regolamento regionale sono definite le modalita' e i criteri per l'iscrizione all'elenco di cui alla lettera a) e per la sua tenuta; Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88 (Attuazione della direttiva 84/253/CEE, relativa all'abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili); Visto il decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220 (Norme in materia di riordino della vigilanza sugli enti cooperativi, ai sensi dell'art. 7, comma 1, della legge 3 aprile 2001, n. 142, recante: «Revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore»), con speciale riferimento all'articolo 11, concernente la certificazione di bilancio degli enti cooperativi; Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 16 novembre 2006 (Certificazione di bilancio per gli enti cooperativi), con particolare riferimento allo schema di' convenzione allegato al decreto ministeriale medesimo; Visto l'art. 42 dello Statuto speciale della Regione; Vista la legge regionale n. 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli-Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto di autonomia), con particolare riferimento all'art. 14, comma 1, lettera r); Vista la deliberazione della Giunta regionale 1° aprile 2009, n. 739; Decreta: 1. E' emanato il «Regolamento recante modalita' e criteri per l'iscrizione nell'elenco regionale delle societa' di revisione per gli enti cooperativi di cui all'art. 22 della legge regionale n. 3 dicembre 2007, n. 27, e per la sua tenuta», nel testo allegato al presente decreto del quale costituisce parte integrante e sostanziale. 2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione. 3. Il presente decreto sara' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. TONDO