Art. 1.
                         Ambiti territoriali
 
   1.  Il  territorio  del  comune  di  Milano,  a modifica di quanto
previsto dall'allegato A alla legge regionale 5 aprile  1980,  n.  35
"Ordinamento dei servizi di zona" e' suddiviso, ai sensi dell'art. 29
della predetta legge regionale n. 35/80, come sostituito dall'art. 17
della  legge regionale 12 agosto 1986, n 10 "Norme d'attuazione della
legge  15  gennaio  1986,  n.  4  recante  disposizioni   transitorie
nell'attesa   della  riforma  istituzionale  delle  unita'  sanitarie
locali", in sei zone coincidenti con  il  territorio  delle  seguenti
circoscrizioni amministrative delimitate a norma della legge 8 aprile
1976, n. 278:
     a) zona n. 75/I comprendente le circoscrizioni n. 14-13;
     b) zona n. 75/II comprendente le circoscrizioni n. 2-7-8-9;
     c) zona n. 75/III comprendente le circoscrizioni n. 3-10-11-12;
     d) zona n. 75/IV comprendente le circoscrizioni n. 5-14-15-16;
     e) zona n. 75/V comprendente le circoscrizioni n. 17-18;
     f) zona n. 75/VI comprendente le circoscrizioni n. 6-19-20.
   2.  Eventuali diverse aggregazioni delle zone di cui al precedente
primo comma sono approvate  con  legge  regionale,  su  proposta  del
comune di Milano.
   3. Nel caso di variazioni della delimitazione delle circoscrizioni
amministrative, il consiglio regionale,  con  propria  deliberazione,
sentito  il  comune  di  Milano, modifica l'ambito territoriale delle
zone di cui al precedente primo comma, per adeguarlo alle intervenute
variazioni.
   4.  Gli ambiti territoriali devono sempre coincidere con quelli di
una o piu' circoscrizioni del  decentramento  amministrativo  di  cui
alla legge 8 aprile 1976, n. 278.
   5.  In  ognuna  delle  U.S.S.L.  costituite  nelle  zone di cui al
precedente primo comma, sono istituiti i servizi previsti dall'art. 3
della legge regionale 11 aprile 1980, n. 39.