Art. 1. Ambiti territoriali 1. Il territorio del comune di Milano, a modifica di quanto previsto dall'allegato A alla legge regionale 5 aprile 1980, n. 35 "Ordinamento dei servizi di zona" e' suddiviso, ai sensi dell'art. 29 della predetta legge regionale n. 35/80, come sostituito dall'art. 17 della legge regionale 12 agosto 1986, n 10 "Norme d'attuazione della legge 15 gennaio 1986, n. 4 recante disposizioni transitorie nell'attesa della riforma istituzionale delle unita' sanitarie locali", in sei zone coincidenti con il territorio delle seguenti circoscrizioni amministrative delimitate a norma della legge 8 aprile 1976, n. 278: a) zona n. 75/I comprendente le circoscrizioni n. 14-13; b) zona n. 75/II comprendente le circoscrizioni n. 2-7-8-9; c) zona n. 75/III comprendente le circoscrizioni n. 3-10-11-12; d) zona n. 75/IV comprendente le circoscrizioni n. 5-14-15-16; e) zona n. 75/V comprendente le circoscrizioni n. 17-18; f) zona n. 75/VI comprendente le circoscrizioni n. 6-19-20. 2. Eventuali diverse aggregazioni delle zone di cui al precedente primo comma sono approvate con legge regionale, su proposta del comune di Milano. 3. Nel caso di variazioni della delimitazione delle circoscrizioni amministrative, il consiglio regionale, con propria deliberazione, sentito il comune di Milano, modifica l'ambito territoriale delle zone di cui al precedente primo comma, per adeguarlo alle intervenute variazioni. 4. Gli ambiti territoriali devono sempre coincidere con quelli di una o piu' circoscrizioni del decentramento amministrativo di cui alla legge 8 aprile 1976, n. 278. 5. In ognuna delle U.S.S.L. costituite nelle zone di cui al precedente primo comma, sono istituiti i servizi previsti dall'art. 3 della legge regionale 11 aprile 1980, n. 39.