(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Puglia n. 98
                         del 13 giugno 1989)
 
                        IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA RIAPPROVATO
               CON DELIBERAZIONE 995 DEL 10 MAGGIO 1989
 
                      IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
 
                 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
         Trasformazione posti vacanti di infermiere generico
 
   1. Fino alla determinazione delle piante organiche di cui all'art.
6 del decreto del Presidente della Repubblica 20  dicembre  1979,  n.
761,  i  posti  di infermiere generico vacanti nelle piante organiche
provvisorie delle UU.SS.LL. sono  trasformati,  senza  aumento  delle
piante  organiche  medesime, nel limite del 50% in posti di operatore
professionale collaboratore infermiere professionale, nel limite  del
20% in posti di personale con funzioni di riabilitazione e nel limite
del 30% in posti di ausiliario socio-sanitario.
   2.  I  posti  di  infermiere  generico  attualmente  occupati  dal
personale di ruolo vengono dichiarati  ad  esaurimento  nelle  piante
organiche   delle   UU.SS.LL.   e   verranno   trasformati  con  atto
deliberativo del Comitato di gestione entro il 31  dicembre  di  ogni
anno,  con  periodicita'  annuali  e  a  seguito  della vacanza degli
stessi, nei limiti percentuali di cui al precedente comma.
   3.  Le  UU.SS.LL.  possono  coprire  il 5% dei posti di infermiere
generico  vacanti  alla  data   del   31   dicembre   1985   mediante
trasferimento  ai  sensi  dell'art. 10 della legge 20 maggio 1985, n.
207.
   4. Nella prima applicazione, l'adempimento di cui al secondo comma
sara' espletato entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge.