(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Puglia n. 98 del 13 giugno 1989) IL CONSIGLIO REGIONALE HA RIAPPROVATO CON DELIBERAZIONE 995 DEL 10 MAGGIO 1989 IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Trasformazione posti vacanti di infermiere generico 1. Fino alla determinazione delle piante organiche di cui all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, i posti di infermiere generico vacanti nelle piante organiche provvisorie delle UU.SS.LL. sono trasformati, senza aumento delle piante organiche medesime, nel limite del 50% in posti di operatore professionale collaboratore infermiere professionale, nel limite del 20% in posti di personale con funzioni di riabilitazione e nel limite del 30% in posti di ausiliario socio-sanitario. 2. I posti di infermiere generico attualmente occupati dal personale di ruolo vengono dichiarati ad esaurimento nelle piante organiche delle UU.SS.LL. e verranno trasformati con atto deliberativo del Comitato di gestione entro il 31 dicembre di ogni anno, con periodicita' annuali e a seguito della vacanza degli stessi, nei limiti percentuali di cui al precedente comma. 3. Le UU.SS.LL. possono coprire il 5% dei posti di infermiere generico vacanti alla data del 31 dicembre 1985 mediante trasferimento ai sensi dell'art. 10 della legge 20 maggio 1985, n. 207. 4. Nella prima applicazione, l'adempimento di cui al secondo comma sara' espletato entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.