IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Norme vigenti in materia di esercizio venatorio e di attivita' di pesca 1. Nelle aree istituite a Parchi naturali, Riserve naturali ed Aree attrezzate ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 4 giugno 1975, n. 43, e successive modificazioni, ed in quelle incluse nel Piano regionale dei Parchi e delle Riserve naturali, formato secondo le procedure di cui all'art. 2 della legge medesima, che siano state classificate nel Piano medesimo come Parchi naturali, Riserve naturali ed Aree attrezzate, e' sempre vietato l'esercizio venatorio. 2. Nelle aree incluse nel Piano regionale dei Parchi e delle Riserve naturali classificate come zone di preparco e zone di salvaguardia e' ammesso l'esercizio venatorio nel periodo di validita' del Piano e comunque fino alla data di entrata in vigore delle leggi regionali di cui all'art. 5 della legge regionale 4 giugno 1975, n. 43, e successive modificazioni: le leggi regionali di cui sopra stabiliscono la normativa definitiva per le zone di preparco e per le zone di salvaguardia, relativamente all'attivita' venatoria, in considerazione delle caratteristiche ambientali dei luoghi. 3. Nelle aree istituite a Parchi naturali, Riserve naturali ed Aree attrezzatte e nelle aree incluse nel Piano regionale dei Parchi e delle Riserve naturali e' ammessa l'attivita' di pesca, fatte salve eventuali previsioni normative diverse contenute nelle leggi regionali di cui all'art. 5 della legge regionale 4 giugno 1975, n. 43 e successive modificazioni, o nei Regolamenti di utilizzo e di fruizione delle aree medesime.