IL CONSIGLIO REGIONALE
                             HA APPROVATO
                      IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
Norme  vigenti  in  materia  di esercizio venatorio e di attivita' di
pesca
   1.  Nelle  aree  istituite  a Parchi naturali, Riserve naturali ed
Aree attrezzate ai sensi dell'art. 5 della legge regionale  4  giugno
1975,  n.  43,  e  successive modificazioni, ed in quelle incluse nel
Piano regionale dei Parchi e delle Riserve naturali, formato  secondo
le  procedure di cui all'art. 2 della legge medesima, che siano state
classificate  nel  Piano  medesimo  come  Parchi  naturali,   Riserve
naturali ed Aree attrezzate, e' sempre vietato l'esercizio venatorio.
   2.  Nelle  aree  incluse  nel  Piano  regionale dei Parchi e delle
Riserve naturali  classificate  come  zone  di  preparco  e  zone  di
salvaguardia   e'   ammesso  l'esercizio  venatorio  nel  periodo  di
validita' del Piano e comunque fino alla data di  entrata  in  vigore
delle  leggi  regionali  di  cui  all'art.  5 della legge regionale 4
giugno 1975, n. 43, e successive modificazioni: le leggi regionali di
cui  sopra  stabiliscono  la  normativa  definitiva  per  le  zone di
preparco e per le zone di salvaguardia,  relativamente  all'attivita'
venatoria,  in  considerazione  delle  caratteristiche ambientali dei
luoghi.
   3.  Nelle  aree  istituite  a Parchi naturali, Riserve naturali ed
Aree attrezzatte e nelle aree incluse nel Piano regionale dei  Parchi
e delle Riserve naturali e' ammessa l'attivita' di pesca, fatte salve
eventuali  previsioni  normative  diverse   contenute   nelle   leggi
regionali  di  cui all'art. 5 della legge regionale 4 giugno 1975, n.
43 e successive modificazioni, o nei Regolamenti  di  utilizzo  e  di
fruizione delle aree medesime.