la seguente legge:
 
                               Art. 1.
  Modifica dell'art. 16 della legge regionale 15 gennaio 1975, n. 5
 
   1.  L'art.  16  della  legge  regionale  15  gennaio 1975, n. 5 e'
sostituito dal seguente:
"Art. 16 (Azione di rivalsa in caso di responsabilita' di terzi)
   1.  A decorrere dal 1› gennaio 1986 il diritto di rivalsa nel caso
di responsabilita' di terzi per recupero delle spese di  ricovero  e'
esercitato dagli enti responsabili dei servizi di zona.
   2.  A tal fine, i presidi ospedalieri, compresi i presidi sanitari
multizonali di assistenza ospedaliera, gli  istituti  di  ricovero  e
cura  a  carattere  scientifico  sono  tenuti a trasmettere agli enti
responsabili dei servizi di zona, nel cui territorio sono ubicati, le
segnalazioni di ricoveri determinati da fatti comportanti presumibili
responsabilita' di terzi.
   3.  Il comitato di gestione degli enti responsabili dei servizi di
zona  interessati  delibera  in  materia  di  rinunce  e  transazioni
relative  all'esercizio  del diritto di cui al precedente primo comma
ed autorizza il presidente a promuovere l'eventuale azione civile per
il  recupero  delle  prestazioni sanitarie erogate. Nei confronti dei
responsabili  civili  puo',  altresi',  darsi  corso  alle  procedure
previste  dal  testo  unico  14  aprile  1910,  n.  639  e successive
modificazioni.
   4.  Nel  caso  di presidi multizonali di assistenza ospedaliera di
cui alla legge regionale 6 agosto 1984,  n.  41  concernente:  "Norme
relative  alla  individuazione  ed alla gestione dei presidi sanitari
multizonali  di  assistenza  ospedaliera  e  di  riabilitazione"   le
funzioni  di  cui  al  precedente  terzo  comma  sono rispettivamente
attribuite alla commissione  amministrativa  e  al  presidente  della
stessa.
   5.   La   Giunta   regionale,  con  propria  delibera,  stabilisce
annualmente  l'importo  da  addebitare  per  giornate  di  degenza  e
determina,   anche   forfettariamente,   le   spese  per  prestazioni
ospedaliere".