la seguente legge: Art. 1. Modifica dell'art. 16 della legge regionale 15 gennaio 1975, n. 5 1. L'art. 16 della legge regionale 15 gennaio 1975, n. 5 e' sostituito dal seguente: "Art. 16 (Azione di rivalsa in caso di responsabilita' di terzi) 1. A decorrere dal 1 gennaio 1986 il diritto di rivalsa nel caso di responsabilita' di terzi per recupero delle spese di ricovero e' esercitato dagli enti responsabili dei servizi di zona. 2. A tal fine, i presidi ospedalieri, compresi i presidi sanitari multizonali di assistenza ospedaliera, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico sono tenuti a trasmettere agli enti responsabili dei servizi di zona, nel cui territorio sono ubicati, le segnalazioni di ricoveri determinati da fatti comportanti presumibili responsabilita' di terzi. 3. Il comitato di gestione degli enti responsabili dei servizi di zona interessati delibera in materia di rinunce e transazioni relative all'esercizio del diritto di cui al precedente primo comma ed autorizza il presidente a promuovere l'eventuale azione civile per il recupero delle prestazioni sanitarie erogate. Nei confronti dei responsabili civili puo', altresi', darsi corso alle procedure previste dal testo unico 14 aprile 1910, n. 639 e successive modificazioni. 4. Nel caso di presidi multizonali di assistenza ospedaliera di cui alla legge regionale 6 agosto 1984, n. 41 concernente: "Norme relative alla individuazione ed alla gestione dei presidi sanitari multizonali di assistenza ospedaliera e di riabilitazione" le funzioni di cui al precedente terzo comma sono rispettivamente attribuite alla commissione amministrativa e al presidente della stessa. 5. La Giunta regionale, con propria delibera, stabilisce annualmente l'importo da addebitare per giornate di degenza e determina, anche forfettariamente, le spese per prestazioni ospedaliere".