(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Sardegna n. 22
                         del 16 giugno 1989)
 
                        IL CONSIGLIO REGIONALE
                             HA APPROVATO
                 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                        Finalita' della legge
 
   1.  Nell'ambito  delle  competenze  attribuite  alla Regione dagli
articoli 3 e 4 della legge costituzionale 26 febbraio 1948,  n.  3  -
Statuto  speciale  per  la Sardegna - la presente legge disciplina le
attivita'  di  ricerca  e  di  coltivazione  dei  materiali  la   cui
lavorazione  appartiene,  ai  sensi delle vigenti norme in materia di
sostanze minerali, alla categoria delle cave  e  delle  torbiere,  al
fine  di  garantire  l'ordinato utilizzo di tali risorse, lo sviluppo
socio-sanitario ed il rispetto dei beni culturali ed ambientali.