IL CONSIGLIO REGIONALE
                             HA APPROVATO
                 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                         Modifiche all'art. 3
             della legge regionale 30 ottobre 1982, n. 77
 
   1.  Il  primo  comma  dell'art. 3 della legge regionale 30 ottobre
1982, n. 77 e' abrogato e cosi' sostituito:
   "La pesca professionista puo' essere esercitata in acque pubbliche
da chi sia  munito  di  licenza  di  pesca  di  tipo  "A"  rilasciata
dall'Amministrazione provinciale territorialmente competente".
  2.  Dopo  l'art.  3 della legge regionale 30 ottobre 1982, n. 77 e'
aggiunto il seguente art. 3-bis:
   "La  pesca  in  acque  pubbliche  ai  pescatori  professionisti e'
consentita con i seguenti attrezzi:
     a)  Bilancia  grande  il cui lato non deve superare la meta' del
corso d'acqua su cui e' impiantata.
   Il lato delle maglie non deve essere inferiore a mm. 10.
   Per  la  pesca  al  crognolo  o  latterino (per latterino non deve
intendersi "lattaino" o novellame di cheppia) con bilancia grande  e'
ammesso,  dal  1›  giugno al 31 agosto e dal 1› novembre al 31 marzo,
l'uso di una toppa centrale con maglie di mm. 6. La  toppa  non  puo'
superare un terzo del lato della rete.
     b)  Volantina:  negli specchi lacustri naturali o artificiali di
rilevante superficie, la pesca del crognolo o latterino, nei  periodi
di  cui alla precedente lettera a), puo' essere esercitata con rete a
traino  da  imbarcazione.  Tale  rete  non  deve  essere  usata  come
strascico sul fondale e non deve essere superiore a mt. 4 di lato con
maglie non inferiori a mm. 6.
     c)  Tremaglio  o  tramaglio:  lunghezza massima della rete metri
cento. Altezza massima della rete metri due.  Il  lato  delle  maglie
della rete interna non deve essere inferiore a mm. 80.
     d)  Bertovello  o bertivello: diametro massimo della bocca metri
uno e cinquanta. Il lato delle maglie non deve essere inferiore a mm.
10.
     e) Nassa: la distanza tra le corde metalliche, o le maglie delle
reti, non deve essere inferiore a mm. 12.
   Gli  attrezzi  che  vengono posati in acqua e lasciati incustoditi
debbono essere muniti di contrassegno che consenta la identificazione
del  proprietario  e  segnalati  a mezzo galleggiante. I contrassegni
sono rilasciati dalle Province territorialmente competenti  e  devono
riportare  lo  stesso  numero  di  iscrizione  di  cui  agli  elenchi
dell'art. 3.
   Non  e'  consentito  l'uso  contemporaneo  di  piu'  di  uno degli
attrezzi indicati alle lettere a) e b).