IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Articolo unico Il termine di scadenza per l'adeguamento degli ostelli della gioventu' ai requisiti previsti dall'art. 3 della legge regionale 10 gennaio 1987, n. 1 viene prorogato, con la presente legge, al 31 dicembre 1990. La presente legge e' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Toscana. La presente legge dichiarata urgente ai sensi dell'art. 28 dello statuto e dell'art. 127 della Costituzione entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. Firenze, 30 agosto 1989 BENELLI (incaricato con DPGR 24 agosto 1982, n. 92) La presente legge e' stata approvata dal Consiglio Regionale il 25 luglio 1989 ed e' stata vistata dal Commissario del Governo il 23 agosto 1989.