la seguente legge: Art. 1. L'applicazione delle norme di cui all'articolo 22 della legge regionale 31 ottobre 1978, n. 51, cosi' come modificate ed integrate dall'art. 13 della legge regionale 3 agosto 1982, n. 49 e dell'art. 8 della legge regionale 27 agosto 1984, n. 38, e' prorogata al 31 dicembre 1989.