la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   L'applicazione  delle  norme  di  cui  all'articolo 22 della legge
regionale 31 ottobre 1978, n. 51, cosi' come modificate ed  integrate
dall'art. 13 della legge regionale 3 agosto 1982, n. 49 e dell'art. 8
della legge regionale 27 agosto 1984,  n.  38,  e'  prorogata  al  31
dicembre 1989.