la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                              Finalita'
 
   1.  La  regione  Piemonte disciplina l'esercizio delle professioni
turistiche secondo i principi stabiliti dall'art. 11 della  legge  17
maggio  1983, n. 217, al fine di garantire la tutela dell'utente e il
corretto sviluppo delle attivita' turistiche.