IL CONSIGLIO REGIONALE
                             HA APPROVATO
                      IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1.  Gli  importi  delle  tasse, soprattasse e contributi, previsti
dalla tariffa allegata alla legge regionale 28 maggio 1980, n.  57  -
modificata con leggi regionali 23 luglio 1981, n. 44; 14 maggio 1982,
n. 22; 20 ottobre 1983, n. 40; 3 dicembre  1984,  n.  47;  26  aprile
1985,  n.  24; 23 giugno 1986, n. 23 e 21 dicembre 1987, n. 56 - sono
aumentati del 20 per cento con effetto dall'anno 1990.
   2.  Gli  importi  derivanti dall'aumento suddetto sono arrotondati
alle 500 lire superiori ad eccezione di quelli  relativi  a  tasse  e
contributi  da determinarsi in relazione a quantita' variabili, per i
quali l'arrotondamento va  operato  sul  totale  della  tassa  o  del
contributo.