IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. Gli importi delle tasse, soprattasse e contributi, previsti dalla tariffa allegata alla legge regionale 28 maggio 1980, n. 57 - modificata con leggi regionali 23 luglio 1981, n. 44; 14 maggio 1982, n. 22; 20 ottobre 1983, n. 40; 3 dicembre 1984, n. 47; 26 aprile 1985, n. 24; 23 giugno 1986, n. 23 e 21 dicembre 1987, n. 56 - sono aumentati del 20 per cento con effetto dall'anno 1990. 2. Gli importi derivanti dall'aumento suddetto sono arrotondati alle 500 lire superiori ad eccezione di quelli relativi a tasse e contributi da determinarsi in relazione a quantita' variabili, per i quali l'arrotondamento va operato sul totale della tassa o del contributo.