PROMULGA
la seguente legge:
                               Art. 1.
 
   1.  Il  personale  di  ruolo  dell'Ente  regionale  di  sviluppo e
assistenza tecnica in agricolutra  (ERSAT),  dell'Ente  autonomo  del
Flumendosa  (EAF)  e  dei  Consorzi di bonifica di cui all'articolo 2
della legge regionale 7 giugno 1984, n. 29, che  da  almeno  un  anno
dalla data di entrata in vigore della presente legge, presti servizio
presso   gli   uffici   dell'Amministrazione   regionale   ai   sensi
dell'articolo 28 della legge regionale 17 agosto 1978, n. 51, nonche'
il personale operante presso l'Assessorato regionale dell'agricoltura
e  riforma agro-pastorale, ai sensi della legge regionale 10 dicembre
1973, n. 39, puo' chiedere, entro novanta giorni dalla data predetta,
il  passaggio alla Regione ai fini dell'inquadramento nel ruolo unico
regionale.
   2.  L'Amministrazione  regionale  e'  tenuta  a pronunciarsi sulle
domande entro trenta giorni dalla scadenza del termine  previsto  dal
precedente comma.
   3.  I  provvedimenti  relativi  alle  domande  di  passaggio  sono
adottati con decreto dell'Assessore regionale competente  in  materia
di personale, su conforme deliberazione della Giunta regionale.
   4.  Il  personale  che si avvale della facolta' di passaggio e nei
confronti del quale l'Amministrazione si  pronunci  affermativamente,
e'   inquadrato   nel   ruolo   unico   regionale  nei  limiti  delle
disponibilita' dei posti dell'organico con effetto dal  primo  giorno
del  mese  successivo  a  quello in cui scade il termine indicato dal
secondo  comma,  nella  medesima  qualifica  funzionale,  e  con   il
trattamento  economico  in  atto  presso  l'ente  di  provenienza. Il
profilo professionale e' attribuito  nella  qualifica  funzionale  di
inquadramento,   sentito  il  Comitato  per  l'organizzazione  ed  il
personale.
   5.  L'anzianita'  complessiva di servizio, gia' determinata presso
l'ente  di  provenienza,  a  favore  del   predetto   personale,   in
conformita' del vigente regolamento organico, e' riconosciuta ai fini
di cui al decreto del Presidente della Giunta  regionale  5  dicembre
1986,  n.  193. Essa e' altresi' utile ai fini del conferimento degli
incarichi di coordinamento, con esclusione  di  quella  eventualmente
derivante dall'applicazione di disposizioni corrispondenti alla norma
di cui all'articolo 91 della legge regionale 17 agosto 1978, n. 51.