la seguente legge: Art. 1. F i n a l i t a' 1. La Regione Emilia-Romagna promuove la valorizzazione delle localita' matildiche, mediante la tutela, la conservazione e il recupero dei beni monumentali e ambientali e mediante attivita' di carattere culturale e di promozione turistica. 2. Ai fini della presente legge sono considerate localita' matildiche quelle riguardanti i territori dei Comuni di Ciano d'Enza, Quattro Castella, Vezzano sul Crostolo, Carpineti, S. Polo d'Enza, Casina, Toano, Castellarano, Baiso, Vetto, Neviano degli Arduini, Palanzano e Frassinoro. L'inserimento di altri territori tra le "localita' matildiche" ai fini dell'applicazione della presente legge, e' disposto con deliberazione del Consiglio regionale, su proposta delle Province competenti, previa deliberazione dei Consigli comunali interessati.