la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                           F i n a l i t a'
 
   1.  La  Regione  Emilia-Romagna  promuove  la valorizzazione delle
localita' matildiche, mediante  la  tutela,  la  conservazione  e  il
recupero  dei  beni  monumentali e ambientali e mediante attivita' di
carattere culturale e di promozione turistica.
   2.  Ai  fini  della  presente  legge  sono  considerate  localita'
matildiche quelle riguardanti i territori dei Comuni di Ciano d'Enza,
Quattro  Castella,  Vezzano  sul Crostolo, Carpineti, S. Polo d'Enza,
Casina, Toano, Castellarano, Baiso,  Vetto,  Neviano  degli  Arduini,
Palanzano  e  Frassinoro.  L'inserimento  di  altri  territori tra le
"localita'  matildiche"  ai  fini  dell'applicazione  della  presente
legge,  e'  disposto  con  deliberazione  del Consiglio regionale, su
proposta delle Province competenti, previa deliberazione dei Consigli
comunali interessati.